La società tra professionisti

Se avete deciso di collaborare con dei professionisti, svolgendo una o più  attività professionali, in questo articolo racchiudiamo le principali informazioni necessarie per valutare se potete rientrare in questa società. Tale tipologia di società consente ai professionisti iscritti in diversi  albi professionali, di svolgere la propria attività in forma di società. 

La “società tra professionisti” o Stp è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 10 c.3 legge 12/11/2011 n.183 e dal DM Giustizia n.34/2013:  deve avere come oggetto sociale “lo svolgimento in via esclusiva di una o più attività professionali regolamentate per le quali è prevista l’iscrizione in apposito albo”.

La STP può assumere una qualsiasi forma societaria riconosciuta dal Codice Civile:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società a responsabilità limitata semplificata (soci solo persone fisiche)
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative (il numero dei soci non può essere inferiore a 3)

la società dovrà poi essere iscritta nell’apposito albo professionale. 

Società tra professionisti multidisciplinari 

è possibile costituire STP multidisciplinari; in caso di STP multidisciplinare, dovrà essere iscritta nell’albo dell’attività che nell’atto costitutivo è riconosciuta come prevalente. 

La STP può essere fatta solo tra soci professionisti? 

Possono partecipare alla STP, sia soci professionisti che soci non professionisti: ma con qualche limitazione, in quanto i soci professionisti iscritti negli appositi albi, devono rappresentare i 2/3 del capitale sociale; le quote societarie devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, ha chiarito che “la maggioranza dei due terzi, affinché la società possa essere iscritta all’albo, deve ricorrere congiuntamente, per teste e per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla società”. ( Pronto Ordini 319/2017- maggio 2018)

I soci non professionisti possono svolgere esclusivamente prestazioni tecniche oppure possono apportare capitale per finalità di investimento senza svolgere l’attività nell’ambito societario.

Requisiti essenziali per creare una Società tra professionisti:

– deve contenere nella denominazione o ragione sociale la dicitura “società tra professionisti o STP

– deve stipulare una polizza assicurativa

– l’oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l’esercizio di professioni protette

– la società deve essere iscritta sia al Registro Imprese che all’albo professionale

– i soci iscritti all’albo devono rappresentare i  2/3 del capitale sociale

 

Società tra professionisti profilo previdenziale 

Sotto il profilo previdenziale, la STP produce reddito professionale:

Contributo/professionista = quota partecipazione professionista/base reddito società

Il contributo soggettivo è calcolato per ogni singolo professionista sulla base della quota di partecipazione nella società  prendendo come base di calcolo il reddito prodotto dalla società;

Contributo integrativo /professionista = quota partecipazione del professionista/ base volume d’affari società

il calcolo del contributo integrativo segue lo stesso principio del contributo soggettivo, cioè in base alla quota di partecipazione di ogni professionista al capitale sociale e prendendo come base di calcolo il volume d’affari prodotto dalla società.

Nel caso in cui alla STP, partecipino anche soci di capitale, la contribuzione integrativa fatturata andrà redistribuita sui soli soci professionisti.

Nel caso di STP multidisciplinare sara’ necessario seguire i criteri imposti dalle diverse casse professionali.

Società tra professionisti regime fiscale 

Sotto il profilo fiscale la STP produce reddito classificabile come reddito di impresa e questa interpretazione rileva anche ai fini irap.

L’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica pt.131773/2014 afferma “dette società professionali appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo, ne consegue che il reddito complessivo è considerato reddito di impresa”.

Resta esclusa la società semplice in quanto il reddito resta di lavoro autonomo.

Ad eccezione della società semplice, le fatture emesse dalla STP non devono evidenziare la ritenuta d’acconto.

Società tra professionisti vantaggi 

Nel 2018 il numero delle società tra professionisti è quasi raddoppiato rispetto al 2016: a maggio di quest’anno le Stp iscritte al Registro imprese erano 2.322, contro 1.246 del 2016.

Il fatto che siano raddoppiate negli anni è dovuto soprattutto ad un vantaggio fiscale in quanto la Stp applica un’aliquota fissa indipendente dalla base imponibile mentre per il professionista la tassazione è progressiva sulla base degli scaglioni irpef.

Inoltre favorisce l’aggregazione tra professionisti e crea collaborazioni e sostegno reciproci per tutti i soci e per l’azienda.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, visto che si tratta di un argomento che ha molte diversificazioni e possibilità, vi invitiamo a scrivere la vostra specifica richiesta nei commenti o a contattarci in privato.

Dott.ssa Elena Mancini