occultamento e omissione scritture contabili

L’omessa tenuta di scritture contabili, nel nostro ordinamento, è punita con una sanzione amministrativa, mentre l’occultamento o la distruzione delle stesse scritture contabili costituisce un reato grave, penalmente rilevante.

L’occultamento o distruzione delle scritture contabili è un reato disciplinato dall’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 che punisce, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Diversamente, la condotta consistente nella tenuta e conservazione in violazione delle prescrizioni di legge delle scritture contabili, di documenti e di registri è punita dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000.

Nei fatti, tuttavia, può accadere che il contribuente – pur non avendo istituito la contabilità – riceva delle fatture o le emetta, senza provvedere agli adempienti contabili e non le conservi. In queste ipotesi, ricorre la fattispecie penale. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12858 depositata il 24 aprile 2020.

L’individuazione del perimetro entro il quale può essere contestato il delitto punito dall’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, oppure applicata la meno gravosa sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471/1997 è stato oggetto di numerosi dibattiti giurisprudenziali.

 

Primo orientamento (Cass. n. 28656/2009)

Il contribuente che omette di tenere le scritture contabili, anche in termini di una mera impossibilità o relativa difficoltà della ricostruzione del volume degli affari, nonchè dei redditi, rientra nell’ambito della fattispecie prevista dal reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

Secondo questo indirizzo, la norma punirebbe la mancanza delle scritture contabili, la cui tenuta è prevista dalla legge, a prescindere dall’effettiva esistenza delle stesse. Pertanto ai fini della consumazione del reato è sufficiente che la GDF riscontri l’assenza, senza dover procedere con alcun tipo di ricostruzione dell’eventuale processo formativo o conservativo delle predette.

 

Secondo orientamento (ex multis  Cass. n. 38376/2015; Cass. n. 28581/2015; Cass. n. 1441/2018, n. 12858/2020)

Il contribuente commette il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili quando attua una condotta che consiste tecnicamente nell’occultamento e/o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non nella mera omissione della tenuta delle predette; precisamente, il reato sussiste quando esistono i documenti contabili che solo successivamente vengono distrutti da parte del soggetto agente.

Con la sentenza n. 12858 depositata il 24 aprile 2020, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione ed ha precisato che l’omessa conservazione degli originali o delle copie delle fatture attive, passive oppure della documentazione fiscale, integra il reato tributario alla condizione che non vi sia la possibilità di ricostruire i rapporti commerciali intercorsi.

 

Dott.ssa Rita Mancini