
Limite contanti a € 1.999,99. Questa è la nuova soglia massima ai pagamenti con denaro che dal 1° luglio è in vigore fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022 il limite ai contanti si abbasserà ulteriormente fino a € 999,99.
Tale divieto riguarda il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra persone fisiche o giuridiche.
Esempi pratici sono i pagamenti tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, tra due società anche se con stesso amministratore, oppure la distribuzione dell’utile al collaboratore familiare oppure all’atto del pagamento da parte della società di dividendi ai soci.
E’ inoltre utile precisare che il divieto prescinde dalla causale del pagamento. Pertanto la violazione è compiuta anche se la transazione è avvenuta nella sfera privata (es. regalo tra genitore e figlio di denaro oltre i € 1.999,99).
Pagamenti frazionati
Sono sanzionati anche i pagamenti artificiosamente frazionati al fine di restare sotto il nuovo limite previsto!
Per operazione frazionata si intende:
- un’operazione unitaria sotto il profilo economico
- di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio
- posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti
- le singole operazioni sono effettuate in momenti diversi ma nell’arco di 7 giorni.
Per tali trasferimenti è necessario che siano tracciati e quindi effettuati attraverso i sistemi di pagamento bancario o postale (assegno, bonifico, carte di debito o di credito).
Esempi di pagamenti frazionati che invece non rientrano nel divieto sono:
- quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine);
- quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
- i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.
E’ importante sottolineare il potere discrezionale dell’Amministrazione che potrà valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.
I pagamenti misti, in parte in contanti ed in parte in modo tracciato, sono consentiti anche per somme superiore al limite di legge ma a condizione che la parte regolata in contanti sia comunque inferiore ai nuovi limiti previsti.
Ad esempio, nel caso di un acquisto di € 3.000, il pagamento sarà regolare se la parte contanti sarà di € 1.900 e i restanti € 1.100 saranno regolati con assegno, bonifico, carte di credito o debito.
Il nuovo limite all’uso dei contanti risulta coerente con la disciplina prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a € 1.000 solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sanzioni e obblighi
In linea generale dal punto di vista sanzionatorio, alle violazioni della presente disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000. Tuttavia per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a € 2.000. Dal 1° gennaio 2022, la sanzione scenderà a € 1.000.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Vi è pure la facoltà di applicare l’istituto dell’oblazione che però è esclusa per i recidivi che se ne siano già avvalsi per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti perchè le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate in contanti in un’unica soluzione.
Ci sono poi gli obblighi Antiriciclaggio per i professionisti: devono comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.
La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 comma 3 del DLgs. 231/2007).
Attenzione! Nessuna riduzione di sanzione è prevista per i destinatari (es. professionisti) degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. La sanzione minima rimane di € 3.000.
Modelli organizzativi 231
Il nuovo limite all’uso dei contanti comporterà riflessi anche sulle Società che hanno adottato i modelli organizzativi di gestione e controllo 231.
Infatti i reati di riciclaggio sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all’art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007, Decreto Antiriciclaggio.
La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi. Prevede, soprattutto, procedure per la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede lo stesso limite di € 1.999,99 anche per il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera.