Avete mai avuto la necessità di eseguire un piccolo lavoro occasionale nella vostra azienda?…magari si tratta di lavori sporadici, svolti da lavoratori che non hanno partita iva e che non è funzionale né conveniente assumere. In che modo è allora possibile regolarizzare queste attività? Come è possibile pagare questi lavoratori?

In questo approfondimento vi parlo delle prestazioni occasionali. Si tratta di attività che vengono svolte in modo non continuativo e non abituale.

Le prestazioni occasionali possono essere di due tipi:

  • lavoro autonomo, se riguardano attività professionali, di carattere intellettuale;
  • lavoro accessorio, se riguardano attività di tipo subordinato alle dipendenze di un committente.

Le prestazioni occasionali sono compatibili con la NASPI.

 

Il lavoro autonomo occasionale

Affinché si possa configurare lavoro autonomo occasionale devono essere rispettati due requisiti:

  • l’attività non deve essere svolta in modo continuativo e abituale;
  • ci deve essere la mancanza di coordinamento della prestazione. L’attività, quindi, non deve essere svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.

Se mancano questi requisiti, il lavoratore non si considererà occasionale ma dovrà essere inquadrato come lavoratore dipendente oppure lavoratore autonomo con partita iva.

Limiti

In passato, poteva considerarsi occasionali le prestazioni:

  • svolte per un massimo di 30 giorni l’anno;
  • per un compenso massimo di € 5.000,00 per anno solare.

Questi limiti quantitativi, fermo restando l’occasionalità del lavoro, sono stati superati. Qualora il compenso del lavoratore sia superiore a € 5.000,00 annuo, sarà necessario iscrivere il lavoratore alla gestione separata INPS.

I contributi sono a carico del lavoratore per 1/3, del datore di lavoro per 2/3.

Le novità del 2022

Da quest’anno ci sono importanti novità, già approfondite in un precedente podcast.

Per poter avvalersi di un lavoratore autonomo occasionale, è necessario inviare comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego. Sono tenuti ad effettuare tale comunicazione solo gli imprenditori. Pertanto, sono esclusi da tale comunicazione i liberi professionisti, le pubbliche amministrazioni, gli enti del terzo settore, comprese le ASD.

In caso di violazione, la sanzione è di importo compreso tra € 500,00 e € 2.500,00  per ciascun lavoratore.

Il lavoro accessorio occasionale

Mentre il lavoro autonomo occasionale è una tipologia di contratto adeguata per attività professionali, di carattere intellettuale svolte in modo non abituale, il lavoro accessorio occasionale è previsto per attività svolte in modo non abituale ma di tipo subordinato, svolte cioè alle dipendenze di un committente.

Chi può usufruire di lavoro accessorio occasionale?

  • Le persone fisiche che non hanno partita iva (per piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia e manutenzione; baby sitter e assistenza domiciliare a persone anziane, o ancora, lezioni private);
  • imprenditori e professionisti che hanno bisogno di lavori occasionali.

In che modo imprenditori e professionisti possono pagare questa tipologia di lavoratori occasionali?

Innanzitutto è necessario che sia il committente che il prestatore siano registrati sul portale INPS. Il datore di lavoro acquista i buoni di pagamento sul portale INPS con cui remunera il lavoratore. Ciascun buono ha valore di € 12,00 lordi, pari a € 9,00 netti.

Attenzione! Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Limiti

Ci sono limiti nell’utilizzo del lavoro accessorio occasionale?

Ci sono tre principali limiti:

  • sia per il committente, sia per il lavoratore, il compenso massimo annuo è di € 5.000;
  • il compenso massimo percepito dallo stesso datore di lavoro è di € 2.500,00;
  • non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’anno.

Attenzione! L’imprenditore non può avvalersi di lavoro accessorio occasionale qualora:

  • abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;
  • abbia più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • l’attività sia svolta in settore agricolo, nell’edilizia e in ambito di contratti di appalto.

 

Dott. Marco Mancini