sanificazione covid

Per la ripartenza del 4 Maggio 2020 non basterà la semplice pulizia quotidiana ma occorrerà una vera e propria sanificazione degli ambienti di lavoro.

La ripartenza delle attività lavorative impone alle aziende di garantire ambienti lavorativi privi di contaminazioni ai propri dipendenti.

Cosa si intende per sanificazione?

La Legge 82 del 1994 definisce sanificazione le

attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

Pertanto la sanificazione è differente dalle semplici attività di pulizia e di disinfezione.

Perché sanificare in periodo di Covid?

La sanificazione è il risultato di una serie di attività specifiche di pulizia volte a minimizzare la carica virale di ambienti e superfici. Privarli di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente garantendo l’abbattimento della contaminazione incrociata (cross contamination).

I casi di infezione da Covid all’interno dei luoghi di lavoro, configurano un vero e proprio infortunio. Le responsabilità ricadono sul datore di lavoro qualora non abbia messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli governativi anticovid.

Chi può eseguire la sanificazione?

Primo elemento di attenzione per chi decide di sanificare gli ambienti è scegliere chi deve eseguire il lavoro. Occorre, quindi,  sincerarsi che l’impresa che effettua i lavori di sanificazione sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, Decreto M.I.C.A. 274 del 1997).

Le aziende a cui ci si affida devono essere iscritte al Registro Imprese con il codice ATECO 81.29.10 “servizi di disinfestazione”. Per la mera pulizia è sufficiente, invece, il codice ATECO 81.21.00 e 81.22.02. Ricordiamo che le aziende che svolgono la sanificazione devono aver comunicato entro 30 giorni l’inizio dell’attività in Agenzia delle Entrate.

In alternativa, senza ricorrere a ditte esterne, l’azienda potrebbe effettuare autonomamente la sanificazione degli ambienti. Attenzione! E’ necessario che il personale impiegato sia opportunamente formato, informato ed addestrato in relazione al rischio chimico, biologico ed all’uso di specifiche attrezzature. Questa attività, svolta con personale interno, necessita l’adeguato aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).

Quando occorre sanificare i locali di lavoro in periodo di Covid?

La sanificazione va fatta prima della riapertura e successivamente, con una frequenza variabile in funzione delle attività e della frequentazione dei locali.

Il Responsabile Aziendale per la sicurezza ed il Medico del Lavoro competente devono implementare un protocollo operativo specifico secondo le valutazioni sul rischio biologico. Si veda, a tal proposito, la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, la quale spiega anche come effettuare la sanificazione.

A titolo di esempio, per i locali uffici deve essere garantita la sanificazione periodica di tastiere, schermi e mouse con adeguati detergenti. Per i locali comuni dovono essere puliti ed igienizzate le superfici quali muri, porte, finestre, servizi igienici, maniglie, pulsanti, interruttori, etc.. Per tale sanificazione, la normativa prevede l’utilizzo di prodotti che contengono ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%).

Occorre tenere ben presente che tali sostanze essendo particolarmente aggressive possono danneggiare le superfici e richiedono particolari attenzioni nel loro trattamento ed uso.

Si parla anche di uso dell’ozono come per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri e virus. L’ozono è un presidio naturale che, applicato con opportuni macchinari, risulta efficiente e pratico alla sanificazione di piccoli ambienti, uffici, veicoli o condotte di aerazione.

Vedasi a tal proposito il protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996 del Ministero della Sanità che l’ha riconosciuto.

Dott. Manuel Euro Miraglia