
Cos’è la compensazione Iva
Società, imprenditori, lavoratori autonomi e ditte individuali hanno la possibilità di usare il credito IVA annuale per compensare il debito di altre imposte oppure della stessa IVA di periodi precedenti
Dal 1° Gennaio di ogni anno è appunto possibile utilizzare in compensazione il credito Iva che riguarda l’anno d’imposta precedente. Vi sono delle specifiche regole, con limiti annessi, che vengono fissati dal legislatore per combattere il fenomeno delle indebite compensazioni.
Il contribuente, per utilizzare legalmente la compensazione del credito maturato, deve quindi assolvere delle osservanze legislative.
Se dalla dichiarazione annuale IVA emerge che il contribuente ha maturato un credito IVA annuale o trimestrale vi sono varie possibilità di utilizzo.
Le motivazioni che portano alla maturazione del credito IVA possono essere riassunte principalmente in:
1. condizioni oggettive come specifiche situazioni provvisorie;
2. condizioni soggettive come ad esempio il compimento di determinate operazioni attive o vendite.
In entrambi i casi, la suddetta condizione porta spesso il contribuente a maturare eccedenze a credito IVA che, dopo la verifica di specifici requisiti, dovrà decidere in che modo impiegarle.
Le diverse tipologie di compensazione
Vi sono due tipologie di compensazione:
• compensazioni verticali
• compensazioni orizzontali
La compensazione verticale consiste nell’utilizzare in compensazione il credito IVA maturato con i prossimi debiti IVA che matureranno nei successivi periodi.
La compensazione orizzontale consiste, invece, nell’utilizzare il credito IVA per compensare un’altra imposta (per esempio IVA con IMU o IVA con IRPEF).
Questa compensazione deve obbligatoriamente avvenire tramite la delega F24 trasmessa per via telematica.
Si può decidere anche di richiedere il rimborso se si possiedono i requisiti previsti dai commi 2-4 dell’art. 30 del DPR 633/72.
Per ottenere però un rimborso IVA occorre del tempo e questo è il motivo per il quale in molti scelgono la compensazione.
Nel caso specifico di cessazione di una ditta o attività, il contribuente non può più accumulare debiti da compensare e quindi l’unica opzione possibile è la richiesta di rimborso.
La tipologia di compensazione è quindi fondamentale per capire se si è soggetti a specifici limiti e secondo quali modalità.
Nello specifico, le compensazioni verticali non sono soggette ad alcun limite. Non bisogna presentare nessun modello F24 ma è sufficiente registrare il movimento della contabilità e sui registri IVA. Si parla, infatti, di compensazione interna o riporto.
Nel caso, invece, della compensazione orizzontale bisogna tenere conto di alcuni limiti di utilizzo.
Per questa tipologia di compensazione vi è infatti il limite generale di 700.000 euro annui ed è obbligatorio presentare il modello F24 telematico. Si evidenzia che, per limitare gli effetti negativi della pandemia, tale limite è stato aumentato a 1 milione di euro per il 2020 dal Decreto Rilancio ed a 2 milioni di euro per il 2021 dal Decreto Sostegni bis.
Inoltre, a seconda dell’importo da compensare, vi sono dei limiti di utilizzo che riguardano:
• le compensazioni IVA orizzontali per importi inferiori a 5.000 euro
• le compensazioni IVA orizzontali per importi superiori a 5.000 euro
Nel primo caso, si può compensare il credito IVA annuale per il pagamento di altre imposte o contributi, dal 1° dell’anno successivo a quello di maturazione del credito.
Nel caso, invece, di importi superiori a 5.000 euro, la compensazione del credito IVA annuale può avvenire solo dopo dieci giorni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Alla suddetta dichiarazione deve inoltre aggiungersi l’apposizione del visto di conformità da parte di un idoneo professionista.
Nel caso specifico di compensazione di credito IVA trimestrale, il visto di conformità non è necessario.
Precisiamo inoltre che, per chi effettua abitualmente operazioni di esportazione, vi è la possibilità di acquistare beni e servizi senza dover pagare l’IVA entro però uno specifico limite denominato plafond IVA.
Le indebite compensazioni
L’indebita compensazione è un reato previsto dall’ordinamento penale italiano all’articolo 10 quater del decreto legislativo numero 74 del 2000. Esso si verifica quando il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti o non spettanti.
Il reato è punito con la reclusione dai 6 mesi a 2 anni per chi utilizza in compensazione crediti non spettanti superando l’importo annuo di 50.000 euro e con la reclusione da 1 anni e 6 mesi a 6 anni per coloro che utilizzano in compensazione crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
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