Dopo aver approfondito l’acquisto di beni da soggetti UE con partita IVA italiana,  proseguiamo ad approfondire particolari casistiche, facendo una panoramica sull’IVA nell’autotrasporto merci.

I requisiti

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/72, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica:

  1. alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (requisito oggettivo);
  2. effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale);
  3. nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni (requisito soggettivo).

La normativa dell’IVA specifica negli articoli successivi cosa intende per cessione di beni e prestazioni di servizi (artt. 2 e 3), per esercizio di imprese, arti e professioni (artt. 4 e 5) e per territorio dello Stato (art.7).

E’, pertanto, necessario che vengano rispettati tutti e tre i requisiti. In mancanza di anche uno dei tre requisiti, le operazioni saranno considerate “fuori campo IVA.”.

Se sussistono i tre requisiti, bisognerà valutare se le operazioni, rientranti quindi nel campo di applicazione IVA, sono da considerarsi:

  • imponibili;
  • non imponibili (artt. 8, 8 bis e 9);
  • esenti (art.10).

 

Requisito territoriale

Dando per esistenti i requisiti soggettivo ed oggettivo, in ambito IVA nell’autotrasporto merci è di difficile valutazione la sussistenza del requisito territoriale per via della complessità delle tratte di viaggio.

Dalla lettura congiunta degli artt. 7 ter e 17, comma 2, D.P.R. 633/72, possiamo schematizzare come segue.

  • Se il trasporto è fatturato ad un soggetto IVA comunitario o extracomunitario, il trasportatore italiano deve emettere fattura “fuori campo IVA ex art. 7 ter DPR 633/72” per mancanza del requisito territoriale (“le operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi nel territorio dello Stato”).
  • Se il trasporto è fatturato ad un soggetto italiano, il trasportatore italiano deve emettere fattura soggetta alla normativa IVA: nella fattispecie il trasporto sarà non imponibile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 2, nei casi in cui riguardi tratte Italia/Extra CEE o Extra CEE/Italia, imponibile al 22% in tutti gli altri casi.
  • Nel caso di operazioni passive, se il soggetto italiano riceve fattura da un trasportatore comunitario deve integrare la fattura di acquisto come non imponibile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 2, nei casi in cui riguardi tratte Italia-Extra CEE o Extra CEE/Italia, come imponibile al 22% in tutti gli altri casi.
  • Stesso trattamento trattamento è previsto se il soggetto italiano riceve fattura da un trasportatore extra-comunitario con la sola differenza che non si dovrà integrare la fattura di acquisto bensì emettere autofattura.

Come trattare le altre spese accessorie

Ulteriore problematica relativa alla disciplina IVA nell’autotrasporto merci riguarda il trattamento dei pedaggi autostradali effettuati all’estero. Il trasportatore italiano riceverà fattura con iva straniera che dovrà trattare come “fuori campo IVA ex art. 7 quater, lettera a, DPR 633/72” essendo il pedaggio autostradale considerato come uno dei “servizi relativi a beni immobili”. Il trasportatore italiano avrà facoltà di richiedere il rimborso dell’imposta pagata all’estero.

Anche le spese di vitto e alloggio sostenute dall’autotrasportatore all’estero dovranno essere considerate “fuori campo IVA ex art. 7 quater, lettera c, DPR 633/72”.

Ultima problematica relativa alla disciplina IVA nell’autotrasporto merci è il trattamento del carburante acquistato all’estero (spesso attraverso tessere carburante).

Innanzitutto occorre distinguere se si tratta di cessione di beni o se si tratta di prestazione di servizi cioè occorre verificare se il fornitore comunitario ha fatturato l’operazione come vendita di carburante o come somministrazione di carburante. Il primo caso sarà disciplinato dall’art. 7 bis (cessione di beni), il secondo dall’art. 7 ter (prestazione di servizi) similarmente a quanto detto per i trasporti. A tal fine è bene accertarsi se tra il trasportatore italiano e l’eventuale soggetto intermediario (DKV, Shell, ecc.) esiste un contratto di somministrazione che, pertanto, farebbe configurare l’operazione come prestazione di servizi oppure un contratto di vendita di beni.

Se si tratta di cessione di beni è necessario cercare la soluzione nell’art. 7 bis. Se il carburante è stato acquistato all’estero, la fattura riporterà l’iva estera (che potrà essere richiesta a rimborso) e l’acquisto dovrà essere trattato come “fuori campo IVA ex art. 7 bis DPR 633/72”.

Se si tratta di prestazione di servizi è necessario cercare la soluzione nell’art. 7 ter procedendo con l’integrazione della fattura se il venditore è soggetto comunitario o con l’autofattura se il venditore è soggetto extracomunitario.

 

La novità dal 1 Gennaio 2022

Dal 1 Gennaio 2022, in seguito al recepimento di un orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-288/16 del 29/06/2017), i trasporti di merci destinate all’esportazione Extra CEE sono da considerare non imponibili solo per i servizi resi direttamente all’esportatore o al destinatario della merce.

Conseguentemente, in un rapporto consortile, saranno imponibili i trasporti per merci destinate extracee, fatturati dalle ditte consorziate al Consorzio o Cooperativa, mentre continueranno ad essere non imponibili i trasporti fatturati dal Consorzio o Cooperativa al committente destinatario o esportatore.

 

Dott. Marco Mancini