socio volontario e compenso

Come è regolamentato il compenso degli amministratori negli ETS? Spesso capita che in un Ente del Terzo Settore, un socio svolga la propria attività dietro compenso. Capita anche che lo stesso socio ricopra in modo gratuito la carica di consigliere.

Analizziamo come si concilia questa doppia posizione del socio, lavoratore retribuito e consigliere che presta attività a titolo gratuito, alla luce del Codice del Terzo Settore e delle successive note emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Il socio volontario

Il codice del Terzo Settore prevede la figura del socio volontario. Il socio volontario in maniera stabile deve essere iscritto su apposito registro tenuto dall’Ente.

L’art. 17 del Codice del Terzo Settore stabilisce che il socio volontario non può essere retribuito in alcun modo né dall’Ente di cui fa parte, né dal soggetto che ha beneficiato della sua attività.

 

Rimborso spese

Il socio volontario può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Tale rimborso deve, comunque, rispettare i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dall’Ente (Unica eccezione è prevista per gli operatori del soccorso appartenenti alla Croce Rossa delle province autonome di Trento e Bolzano e alla Croce bianca limitatamente alla provincia di Bolzano).

Sono vietati, invece, i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese a piè di lista spettanti al socio volontario possono essere rimborsate anche mediante autocertificazione. Il Consiglio direttivo deve deliberare preventivamente sulle tipologie di spese e sulle attività per le quali sono previste queste modalità di rimborso. In ogni caso, il rimborso mediante autocertificazione non deve superare € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili.

 

Compenso degli amministratori

Il divieto di remunerare i soci volontari, spiega il Ministero, intende valorizzare la libera scelta del volontario, che esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria o da condizionamenti di alcun tipo. Inoltre, intende assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell’azione volontaria.

Nella nota del 27 Febbraio 2020, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva evidenziato che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La disposizione, evidenza la nota del Ministero, è di portata ampia e generalizzata. E’ riferibile a qualsiasi rapporto di lavoro senza alcuna distinzione tra volontario stabile e volontario occasionale.

L’unica distinzione tra volontario stabile e volontario occasionale riguarda, infatti, l’obbligo di iscrizione in apposito registro previsto solo per i soci volontari stabili.

 

Incompatibilità

Ritornando sull’argomento el socio volontario e del compenso degli amministratori, nella nota del 9 Luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha posto l’attenzione sulla doppia figura del socio:

  • lavoratore che presta attività dietro compenso;
  • amministratore che presta attività a titolo gratuito.

Il Ministero evidenzia che rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di un’attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’Ente, ma anche l’attività relativa all’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’Ente.

L’esercizio di una carica sociale non retribuita può configurare attività di volontariato.

Pertanto, se un socio viene nominato amministratore di un ETS e decide di ricoprire gratuitamente la carica, non potrà essere retribuito per nessun’altra attività. E’ necessario che l’attività svolta dietro compenso venga cessata.

In alternativa, per evitare di essere classificato tra i soci volontari, la carica di amministratore dovrà essere retribuita.

 

Limiti ai compensi

Ricordiamo che negli ETS, diversi dagli ODV (Organizzazioni Di Volontariato), i titolari di cariche sociali possono percepire compensi, previa delibera assembleare.

I compensi percepiti devono essere proporzionati all’attività svolta. Un compenso eccessivo e sproporzionato all’attività svolta, può configurare attività elusiva e vietata ai sensi dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Dott. Marco Mancini