bilancio ETS

Il 18 aprile 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i modelli da utilizzare per la redazione del bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS), previsti dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Quali documenti bisogna predisporre

Gli ETS dovranno redigere il bilancio costituito da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale;
  • relazione di missione.

Lo stato patrimoniale rappresenta lo stock di ricchezza accumulata negli anni ed esistente ad una determinata data.

Il rendiconto gestionale rappresenta grandezze flusso, misurate nell’intervallo di tempo di un anno. Il rendiconto gestionale misura il risultato del singolo esercizio e si azzera ogni anno.

La relazione di missione è un documento che illustra ed argomenta in maniera più descrittiva i dati quantitativi indicati nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale. Indica, inoltre, le modalità con cui vengono perseguiti gli scopi sociali. Facendo un parallelismo con gli enti commerciali, la relazione di missione è un mix di quanto indicato nella nota integrativa e nella relazione di gestione degli amministratori.

Il bilancio di esercizio degli ETS deve essere redatto secondo il principio di competenza.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate in qualsiasi modo denominate, inferiori a € 220.000 hanno una procedura facilitata. In questo caso, infatti, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e seguire, pertanto, il principio di cassa. Tuttavia, questa facilitazione, si scontrerebbe con la modalità di calcolo delle imposte che è ancorata al principio di competenza.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate in qualsiasi modo denominate, superiori a € 1.000.000, ai sensi dell’art. 14, devono predisporre anche il Bilancio Sociale.

La raccolta fondi

All’interno del bilancio deve risultare anche il rendiconto di eventuali raccolte pubbliche di fondi che sono state effettuate ex art. 48. L’ente dovrà illustrare in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite riferite a ciascuna celebrazione, campagna, ricorrenza.

Le scritture contabili

Se l’Ente svolge in via esclusiva o in via principale la propria attività in forma di impresa commerciale deve rispettare la normativa prevista dal codice civile per l’imprenditore. L’Ente, pertanto, dovrà tenere tutte le scritture contabili previste, quali il libro giornale e libro degli inventari e depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese. Per la rappresentazione veritiera e corretta e per il rispetto del principio della chiarezza, gli schemi di bilancio dovranno essere adattati alle esigenze degli ETS. Mi riferisco, per esempio, alle fondazioni che non potranno rappresentare tra le passività la voce di capitale sociale.

Se l’Ente, oltre alle attività di interesse generale, svolge anche attività diverse di carattere secondario e strumentale ex art. 6, l’organo di amministrazione ne deve dare evidenza nella relazione di missione oppure in calce al rendiconto di cassa.

Adempimenti

Invece, gli ETS non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Dott. Marco Mancini