
In riferimento alla nuova normativa, che decorre dal 01.7.2022, relativa all’obbligo di emissione di fattura elettronica da e verso soggetti esteri, nella prima parte abbiamo trattato l’emissione della fattura per operazioni verso soggetti esteri. In questa seconda parte completiamo l’argomento della fatturazione elettronica facendo riferimento agli acquisti da soggetti esteri.
Ricezione di fatture da fornitori esteri per operazioni transfrontaliere
Le fatture estere ricevute, come sappiamo, devono essere contabilizzate mediante l’integrazione e/o la creazione dell’autofattura. La procedura per l’integrazione e l’emissione di autofatture riferite a fatture ricevute in modalità analogica da fornitori esteri non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia, deve avvenire mediante la generazione di un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 da trasmettere al SDI.
Analizziamo, di seguito, le suddette casistiche.
Acquisti di servizi dall’estero – integrazione/autofattura TD17
Il fornitore estero emette fattura per prestazioni di servizi indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia che riceve la fattura.
Il cessionario residente o stabilito in Italia deve:
- integrare la fattura ricevuta in caso di servizi intracomunitari o emettere autofattura in caso di servizi extra-comunitari;
- compilare il documento come segue:
– “cedente/prestatore”: indicazione dei dati del fornitore estero che ha emesso la fattura con indicazione del paese di residenza dello stesso;
– “cessionario/committente”: indicazione dei propri dati;
– “data”: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore nel caso di integrazione della fattura (servizi intracomunitari) oppure la data di effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura (servizi extra-comunitari) e nel caso di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
– va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta e la relativa iva applicata dal cessionario italiano oppure il corretto codice “Natura” nel caso di operazione non imponibile;
– vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento;
– come numero documento l’AdE consiglia una numerazione progressiva a parte.
- la fattura integrata o l’autofattura nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
Acquisti di beni dall’estero – integrazione TD18
Il fornitore residente in Paese UE emette fattura per vendita di beni indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario residente o stabilito in Italia;
Il cessionario residente o stabilito in Italia deve:
- integrare la fattura ricevuta;
- compilare la fattura integrata come segue:
– “cedente/prestatore”: indicazione dei dati del fornitore estero che ha emesso la fattura con indicazione del paese di residenza dello stesso;
– “cessionario/committente”: indicazione dei dati del cessionario residente o stabilito in Italia che effettua l’integrazione;
– “data”: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
– va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa iva o con il corretto codice “Natura” nel caso di operazione non imponibile;
– vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento;
- come numero documento l’AdE consiglia una numerazione progressiva a parte.
- registrare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
Acquisti di beni da San Marino o da soggetto estero – integrazione/autofattura TD19
I casi in cui si utilizza il TD19 possono essere i seguenti:
- fornitore estero emette fattura per vendita di beni già presenti in Italia indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario residente o stabilito in Italia.
- fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano emette fattura per vendita di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
Il cessionario residente o stabilito in Italia deve:
- integrare la fattura ricevuta dal fornitore intracomunitario o emettere autofattura per l’acquisto dal fornitore extra-comunitario;
- compilare il documento come segue:
– “cedente/prestatore”: indicazione dei dati del fornitore estero che ha emesso la fattura con indicazione del paese di residenza dello stesso;
– “cessionario/committente”: indicazione dei dati del cessionario residente o stabilito in Italia che effettua l’integrazione o che emette l’autofattura;
– “data”: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore nel caso di integrazione della fattura oppure la data di effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura e nel caso di fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
– va indicato l’imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa iva applicata dal cessionario o con il corretto codice “Natura” nel caso di operazione non imponibile;
– vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento;
– come numero documento l’AdE consiglia una numerazione progressiva a parte;
- registrare la fattura integrata o l’autofattura nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
Tempistiche di emissione del file xml di integrazione o autofattura
Per gli acquisti (di beni e servizi) ricevuti da fornitori esteri, la trasmissione dei file xml di integrazione o autofattura deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione come di seguito riassunto:
Riepilogo
- Mantenimento dello spesometro sino al 30.06.2022.
- Abolizione dello spesometro dal 01.07.2022 che verrà sostituito dall’emissione di fattura elettroniche sia in caso di acquisti da soggetti esteri sia nel caso di vendite a soggetti esteri.
- Facoltativa la fatturazione elettronica in sostituzione dello spesometro sino al 30.06.2022.
- Tempistiche di invio al sistema di interscambio delle fatture elettroniche per acquisti esteri.
- Utilizzo di codici TD differenti in base al tipo di integrazioni/autofatture elettroniche.