Esportazione di beni ai fini IVA

L’esportazione di beni è una cessione di beni effettuata nei confronti di soggetti residenti in paesi extra UE. Tale cessione deve essere fatturata dal soggetto venditore italiano senza applicazione dell’iva, in regime di non imponibilità.

Adempimenti

L’impresa italiana che effettua esportazione di beni deve:

  • prendere contatti con uno spedizioniere doganale per dichiarare la merce da esportare. La merce in uscita dall’Italia deve essere dichiarata presso la dogana italiana competente per il luogo dove è stabilito l’esportatore;
  • entrare in possesso e conservare la prova di avvenuta esportazione; tale prova può essere ottenuta consultando il sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizi online – Tracciamento di movimenti di esportazione e transito (MRN), stampando e conservando agli atti l’esito del controllo. Inoltre, in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, è opportuno possedere anche la documentazione che provi l’entrata del bene nella dogana del paese di destinazione;
  • emettere fattura per operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del DPR 633/1972 a seconda della condizione di resa (Incoterms 2010). Più precisamente in caso di trasporto e operazioni doganali a cura del cedente italiano deve farsi riferimento alla lettera a) mentre in caso di trasporto e operazioni doganali a cura del cessionario extracomunitario deve farsi riferimento alla lettera b)

Non vi è l’obbligo di inserire tali operazioni nell’esterometro essendo l’esportazione di beni eseguita presso una dogana italiana.

 

Emissione della fattura

Nell’esportazione di beni, la fattura deve essere immediata, quindi, accompagnare il bene in dogana in modo da consentire il compimento delle operazioni doganali.

La fattura deve essere registrata nel registro IVA vendite e deve essere emessa non imponibile, ex art. 8, comma 1, DPR 633/72.

Non si applica la marca da bollo.

 

Focus: trasporto a cura dell’acquirente extracomunitario (art. 8, comma 1, lettera b)

Si tratta, come sopra evidenziato, del caso in cui i beni vengono consegnati al cessionario extracomunitario all’interno del territorio italiano, con l’obbligo di trasportarli o spedirli fuori del territorio della comunità economica europea nel termine di 90 giorni dalla consegna.

Il termine dei 90 giorni è stato considerato “non essenziale” dall’Agenzia delle Entrate. Se il bene viene esportato oltre il termine dei 90 giorni dalla consegna e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente non incorre in alcuna violazione. Se, invece, l’esportazione di beni non avviene, allora dovrà essere stornata la fattura emessa ai sensi dell’art. 8 dovrà essere stornata per poi essere riemessa con iva.

 

Dott.ssa Manuela Mancini