
Regime IVA ed esportatori abituali, i requisiti? In quest’articolo faremo una panoramica generale spiegandoti chi è un esportatore abituale e quali requisiti deve avere l’azienda o il professionista per rientrare in questa categoria e sfruttare le eventuali agevolazioni.
Chi è un esportatore abituale e quale regime IVA deve applicare?
In maniera semplificata possiamo dire che: l’esportatore abituale (acquirente della merce) è un’impresa italiana che, lavora prevalentemente con il mercato estero, in base al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Iva) articolo 8 comma 1, e ha la facoltà di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori, grazie ad un plafond costruito nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti.
Esportatore abituale requisiti
La prima cosa da fare per un Esportatore Abituale è verificare il requisito principale e cioè che il 10% del volume d’affari sia proveniente dalle operazioni con l’estero.
Per usufruire di tale agevolazione (cioè di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’iva) l’esportatore abituale deve:
- Determinare il “plafond” che rappresenta il tetto massimo entro cui può acquistare senza IVA. Il plafond, come detto prima, è rappresentato dall’ammontare delle cessioni all’esportazione e intracomunitarie effettuate nell’anno precedente o dei 12 mesi precedenti (a seconda che si applichi il metodo del plafond fisso o del plafond variabile);
- Emettere le lettere d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate anteriormente all’emissione della fattura in regime di non imponibilità da parte del fornitore;
- Non è più obbligato a tenere il registro dove annotare le lettere d’intento.
Esportatore abituale plafond: fisso o mobile?
“Le cessioni a esportatori abituali e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond” ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione di imposta, ovvero senza pagamento dell’IVA”.
Il plafond esportatore abituale dà il diritto di acquistare beni e servizi in regime di sospensione di imposta: Questo diritto avviene entro un certo limite definito plafond disponibile: che può essere calcolato con il metodo del plafond fisso o del plafond mobile.
Come abbiamo già detto che il limite del plafond è costituito dall’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente.
Plafond fisso: dal primo giorno dell’anno di ciascun anno, si considera come plafond massimo disponibile l’ammontare delle operazioni non imponibili registrate nell’anno precedente; nel corso dell’anno si controlla che gli acquisti e le importazioni con lettera di intento non superino l’ammontare del plafond inizialmente calcolato.
Plafond mobile: questo tipo di metodo necessita di una maggiore attenzione operativa, perché è necessario valutare, mese per mese, se si è mantenuto lo status di esportatore abituale.
Va sottolineato che: Il metodo del plafond fisso è certamente più facile da gestire rispetto al plafond mobile ma quest’ultimo è conveniente da utilizzare nel caso in cui si prospetti una crescita della cessione con l’estero, perché la base di calcolo di riferimento si sposta nel tempo e segue, pertanto, il fatturato dell’azienda.
Ma quali sono gli obblighi del fornitore?
- Il fornitore (il cedente) è legittimato ad emettere fattura in regime di non imponibilità solo successivamente alla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Per questo è opportuno che si accerti del corretto invio effettuato dal proprio cliente consultando il sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Il fornitore deve monitorare il plafond indicato sulla lettera d’intento in modo da fatturare senza iva entro i limiti di tale plafond.
- Non è più obbligatoria la tenuta del registro dove annotare le lettere d’intento ricevute.
- Il fornitore deve annotare sulla fattura di vendita il protocollo telematico risultante dall’invio della lettera d’intento effettuato dal cliente – esportatore abituale (in sostituzione del numero e della data della lettera d’ intento).
Per quel che riguarda la fattura questa deve essere emessa in regime di non imponibilità art. 8 comma 1 lettera c) – art. 8 II comma DPR 633/72, con l’obbligo di marca da bollo per importi superiori ad euro 77,47.
Nel caso tu stia effettuando frequenti operazioni con controparti estere il Regime degli Esportatori Abituali può esserti di aiuto soprattutto da un punto di vista finanziario.
Per questo motivo se vuoi avere maggiori informazioni su questo regime, oppure verificare l’utilizzo del tuo plafond e affidarci la compilazione della tua dichiarazione IVA, contattaci per una consulenza!