Cosa prevede il codice della riforma sulla crisi d’impresa

Riforma crisi d’impresa: Per fronteggiare gli impatti negativi che l’emergenza sanitaria da Covid19 ha determinato nell’ultimo anno, sull’economia e in particolare sulle imprese, il 5 Giugno 2020 con il “Decreto Liquidità” il legislatore ha previsto diverse modifiche alla disciplina della crisi di impresa. Vediamo quali!

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Riforma crisi d’impresa: cosa prevede la legge

Come sappiamo, già dallo scorso Marzo 2020, sono state introdotte una serie di novità dal Codice Crisi Impresa (D.Lgs 14 del 2019), per la parte riguardante l’obbligo per gli imprenditori di predisporre gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che risultino non solo adeguati alle dimensioni ed alla natura dell’impresa ma anche idonei a consentire di fronteggiare tempestivamente la crisi causata dal Covid19, a partire dalla gestione delle insolvenze.

Riforma crisi d’impresa in sintesi:

  • è stato allungato da agosto 2020 al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019) (“CCI”);
  • sono state introdotte alcune modifiche all’attuale disciplina finalizzate nel breve-medio periodo a:
  1.  “congelare” gli obblighi di ricapitalizzazione /messa in liquidazione per eventuali perdite patrimoniali;
  2. incentivare i finanziamenti dei soci delle imprese;
  3. risolvere le problematiche che il lockdown e la crisi economica avranno sulle procedure concorsuali.

L’attuale situazione di incertezza non esclude che il legislatore intervenga nuovamente per precisare o modificare l’impatto di tali variazioni o introdurne nuove.

Attenzione però, perché non tutte le norme previste dal nuovo CCI sono state prorogate al 1 Settembre 2021. 

Infatti la proroga non riguarda la nomina del revisore per le Srl che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall’articolo 2477 cod. civ., originariamente prevista entro il 16 dicembre 2019 e poi prorogata dall’articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020 (Decreto Milleproroghe) all’approvazione del bilancio 2019.

Mentre i soggetti segnalanti previsti dagli articoli 14 15 CCII (sindaci/revisori e creditori pubblici qualificati) non saranno chiamati a svolgere nessuna attività fino al 1° settembre 2021.

A tal proposito è interessante citare la sentenza del tribunale di Milano sez. imprese B del 19 ottobre 2019.

In questo caso la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (come previsti dall’art.2086 del codice civile) era stata denunciata al tribunale (ex art. 2409 Codice Civile) dal Collegio sindacale per le presunte gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori.

Come ci spiega il Dottor Manuel Euro Miraglia esperto di consulenza societaria e fiscale : La nuova prescrizione dell’art.2086 del Codice civile sembrerebbe incidere sul principio dell’insindacabilità delle scelte gestorie agganciando il rischio di impresa alla creazione di un sistema organizzativo adeguato alle dimensioni e alla natura stessa dell’azienda.

Al fine di attenuare l’eventuale colpevolezza dell’amministratore in caso di crisi finanziaria, il Codice stesso permette, sempre se ben motivati, l’applicazione di indici crisi d’impresa più adeguati al momento che stiamo vivendo. In tale contesto può inserirsi, ad esempio, la fattispecie dell’imprenditore debitore che, al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento delle imposte, avanza come causa di forza maggiore la crisi di liquidità derivante dall’emergenza Covid-19.

ATTENZIONE: La Corte di Cassazione n.20389 del 28 settembre scorso ha ritenuto, però, non sufficiente tali motivazioni sostenendo invece il rispetto dell’obbligo introdotto dal D.Lgs 14 del 2019 che si traduce nella dimostrazione da parte del debitore di aver adottato tutte le misure possibili.

Infatti la causa di forza maggiore se da un lato può essere motivata da un presupposto oggettivo, quale la presente pandemia in corso, che ha portato ad una serie di provvedimenti normativi (i famosi DPCM) inserendo interventi di aiuto straordinari, dall’altro lato va valutato il presupposto soggettivo che si traduce nelle attività necessarie che l’imprenditore/amministratore doveva mettere in campo, attraverso adeguati assetti organizzativi in grado di intercettare e tentare l’adozione di interventi che contrastassero gli effetti della crisi di impresa derivante dalla pandemia Covid19.

Esempi concreti che potrebbero rappresentare le cause di forza maggiore per l’amministratore potrebbero essere l’aver prodotto efficaci previsioni di flussi di cassa per un arco temporale dei 6 mesi a venire, in grado di prevedere con precisione la capacità di adempiere alle obbligazioni tributarie e cercando di ottenere le risorse necessarie tentando il ricorso alla finanza straordinaria da Covid-19.

Qualora tali tentativi dovessero naufragare sarà comunque più agevole per l’amministratore invocare la causa di forza maggiore con la “tranquillità” di aver messo in campo le azioni necessarie previste dalla normativa.

Se vuoi avere maggiori informazioni sugli indici di allerta crisi d’impresa, contattaci per una consulenza specializzata!

Dott. Manuel Euro Miraglia

 

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