Che cos’è il ricorso alla Commissione Tributaria?

Il ricorso alla Commissione Tributaria può essere presentato da tutti i contribuenti che ritengono infondato o illegittimo un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, dall’Amministrazione finanziaria nei loro confronti per esempio una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o di liquidazione.
Il contribuente può rivolgersi quindi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale in base alle circostanze.
Per presentare un ricorso è quindi necessario individuare per prima cosa la Commissione territorialmente competente.
Il contribuente, prima di iniziare il procedimento in commissione tributaria deve necessariamente valutare in termini di tempi e costi la convenienza di fare ricorso o meno.
Con la presentazione del ricorso di commissione tributaria ci possono essere infatti dei costi aggiuntivi per il contribuente come il costo del dottore commercialista o avvocato che lo assiste se la controversia ha valore superiore a 3.000 euro e, in caso di perdita del ricorso, subentra per chi perde il pagamento di tutte le spese legali.
Per controversie di valore fino a euro 3.000, il contribuente può difendersi invece in giudizio anche senza l’assistenza di un difensore abilitato.

Nel ricorso il contribuente chiede di ridurre la pretesa erariale

La procedura di ricorso alla commissione tributaria deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto.
Nel Ricorso alla Commissione Tributaria, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito imponibile sulla base dei dati raccolti, a prescindere dalle scritture contabili, il contribuente può ridurre la pretesa dell’erario chiedendo il riconoscimento anche forfettario dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
Si deve però trattare di un particolare tipo di accertamento: l’accertamento induttivo.
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In questi casi, quando il contribuente non riesce a contestare con prove documentali l’inapplicabilità dell’accertamento induttivo, ha comunque un’ultima chance per ridurre la pretesa dell’Ufficio.
Nel ricorso in Commissione Tributaria, potrà richiedere il riconoscimento dei costi sostenuti e inerenti ai maggiori ricavi presunti, coerentemente con l’orientamento della Cassazione (sentenze 1166/2012, 3995/2009, 28028/2008, 640/2001, 899/2019, 28697/2019, 22868/2017).

La normativa di riferimento per la determinazione del reddito d’impresa e deroga

In tema di determinazione del reddito di impresa, l’art.109, comma 4 del Tuir stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.
Tuttavia, in caso di accertamento “induttivo” di maggiori ricavi non contabilizzati, qualora non venissero riconosciuti i costi correlati, tale disposizione andrebbe in conflitto con il principio della capacità contributiva di cui all’art.53 della costituzione; per questo motivo, nel ricorso in commissione tributaria, il contribuente può invocare questo principio.
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L’orientamento giurisprudenziale

In deroga al principio di “previa imputazione a conto economico”, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’agenzia delle entrate, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente considerando anche le componenti negative di reddito che, se non possono essere determinate con prove documentali, possono essere determinate induttivamente. (cass.sent.17/07/2019 n.19191; cass.sent.20/01/2017 n.1506).
Nel ricorso in Commissione Tributaria provinciale il contribuente ha dunque quest’ultima chance per difendersi e ridurre la pretesa dell’Agenzia delle Entrate. La recente ordinanza n.13119 del 30/06/2020 della Corte di Cassazione ribadisce tale orientamento affermando che: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’ Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni dette “supersemplici” cioè anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento vi invitiamo a scrivere la vostra specifica richiesta nei commenti o a contattarci in privato.

Dott.ssa Rita Mancini