bonus sanificazione

Il Decreto Cura Italia ha previsto un bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro. A fronte di tale attività, imprese e professionisti possono, infatti, usufruire di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Il successivo Decreto Liquidità ha esteso l’agevolazione anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

L’agevolazione è estesa anche all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 20.000 e per beneficiarne è necessario aver sostenuto effettivamente il pagamento attraverso mezzi tracciabili.

Poiché l’agevolazione è strettamente correlata al pagamento, il credito d’imposta può essere fruito anche dai soggetti aderenti al regime “forfettario”. Pertanto i soggetti “forfettari”, pur non potendo dedurre tali spese dal reddito, potranno beneficiare del credito da utilizzare in detrazione dall’imposta sostitutiva.

Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di fruizione del credito di imposta ed il codice tributo da utilizzare.

Con un prossimo decreto che regolerà il funzionamento del bonus, potrà essere individuato il corretto trattamento fiscale del credito d’imposta. Dal punto di vista contabile, il contributo è classificabile nella voce A5 di conto economico.

Un ulteriore bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro è il contributo a fondo perduto  previsto da Invitalia. Il bando “Impresa SIcura” è rivolto ad aziende che vogliono chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione personale finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza COVID.

L’importo massimo rimborsabile è di € 500 per ciascun addetto, fino a € 150.000 per impresa. Sono ammissibili al rimborso, le spese  sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture.

Le fatture devono essere pagate attraverso conti correnti intestati all’impresa, con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura.  Le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso tra l’11 e il 18 maggio 2020.

Dott.ssa Elena Mancini