bonus e crediti d'imposta

Il Decreto Rilancio ha previsto una serie di disposizioni in materia di bonus e crediti d’imposta per le aziende. In questo contributo ne analizziamo tre:

  • canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda
  • sanificazione degli ambienti di lavoro
  • adeguamento degli ambienti di lavoro

Crediti d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda

Spetta agli esercenti attività di impresa arte o professione, enti non commerciali con ricavi non superiori a 5 milioni di euro a condizione che ci sia stato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

Per gli alberghi, agriturismo e agenzie viaggio il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume d’affari.

Per gli esercenti di commercio al dettaglio, il credito d’imposta spetta anche con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta ammonta al:

  • 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera b), del Decreto Rilancio, il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in alternativa può essere ceduto: a) al locatore o al concedente; b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

La compensazione mediante modello F24 può avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili utilizzando il codice tributo “6920”.

Nel caso di utilizzo da parte del locatario, il credito spettante andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Nel caso di utilizzo da parte del cessionario, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;

L’opzione per la cessione del credito, dovrà essere comunicata tramite un’apposita funzionalità nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate dal 13/07/2020 al 31/12/2021.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

 

Crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Decreto rilancio ha incrementato le misure a sostegno delle imprese, già previste nel Decreto Cura Italia.

Tale credito d’imposta spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 entro il limite massimo di € 60.000 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per usufruire del credito le spese devono essere sostenute per:

  • sanificazione ambienti di lavoro;
  • acquisto di dispositivi di protezione personale quali: mascherine, guanti, visiere, occhiali, calzari conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • detergenti, disinfettanti, termometri e termoscanner tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea;
  • dispositivi per garantire il distanziamento interpersonale quali barriere protettive incluse le eventuali spese di installazione.

La disposizione fa riferimento a spese documentate da fattura.

E’ necessario fare riferimento a:

  • criterio di cassa quindi effettivo pagamento per persone fisiche compresi esercenti arti e professioni ed enti non commerciali in contabilità semplificata;
  • criterio di competenza per il periodo in corso al 31/12/2020 persone fisiche compresi esercenti arti e professioni ed enti non commerciali in contabilità ordinaria.

Il credito d’imposta sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa o in compensazione tramite modello F24.

 

Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Spetta agli esercenti attività di impresa arti o professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al decreto, alle associazioni, Enti del Terzo Settore.

Il credito di imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 entro il limite massimo 80.000 euro per ciascun beneficiario.

Le spese devono essere sostenute per l’adeguamento degli ambienti sulla base delle prescrizioni sanitarie previste per il contenimento Covid-19. Inoltre, il bonus è previsto per interventi anche edilizi per il rifacimento di mense, spogliatoi, spazi comuni.

Come per le spese per la sanificazione si deve fare riferimento al criterio di cassa o di competenza a seconda che il beneficiario sia in contabilità semplificata o ordinaria.

Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Disposizioni comuni per sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro

Con il provvedimento del 10/07/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità per usufruire del credito di imposta per sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Per accedere ai crediti d’imposta i contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma web di Entratel/Fisconline o avvalendosi di un intermediario abilitato.

La comunicazione deve contenere:

  • l’ammontare delle spese sostenute fino al mese precedente la sottoscrizione della comunicazione;
  • l’importo delle spese che si prevede di sostenere successivamente e fino alla data del 31/12/2020.

La comunicazione per il credito sanificazione può essere presentata dal 20/07/2020 e non oltre il 07/09/2020.

La comunicazione per il credito adeguamento ambienti di lavoro deve essere presentata dal 20/07/2020 al 30/11/2021.

I crediti d’imposta per sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro possono essere ceduti a terzi. A breve saranno emessi i provvedimenti attuativi.

 

Dott.ssa Elena Mancini